1. Il reddito familiare, determinato ai sensi dell'articolo 2, è diviso per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia nelle seguenti misure:
a) 1 per il primo percettore di reddito;
b) 0,65 per il coniuge;
c) 0,5 per il primo figlio;
d) 1 per il secondo e il terzo figlio;
e) 0,5 per i figli seguenti e per le altre persone di cui all'articolo 433 del codice civile.
2. L'imposta familiare è calcolata applicando, al reddito determinato in base al comma 1, le aliquote vigenti, comprese le detrazioni, e moltiplicando l'importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia.