Art. 3.

      1. Il reddito familiare, determinato ai sensi dell'articolo 2, è diviso per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia nelle seguenti misure:

          a) 1 per il primo percettore di reddito;

 

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          b) 0,65 per il coniuge;

          c) 0,5 per il primo figlio;

          d) 1 per il secondo e il terzo figlio;

          e) 0,5 per i figli seguenti e per le altre persone di cui all'articolo 433 del codice civile.

      2. L'imposta familiare è calcolata applicando, al reddito determinato in base al comma 1, le aliquote vigenti, comprese le detrazioni, e moltiplicando l'importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia.